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Dal  1° gennaio 2022 NON SARANNO PIU’ PRESENTI in busta paga gli importi relativi agli ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE – ANF – e alle DETRAZIONI FISCALI per figli a carico. Tali importi saranno sostituiti dal cd. “ASSEGNO UNICO” (NOTA BENE: Per il primo anno -2022 – il passaggio tra ANF/DETRAZIONI avverrà con la mensilità di mar 2022 pertanto fino al 28 feb 2022 non cambia nulla).

LE NOVITA’ FONDAMENTALI DA TENER BEN PRESENTI SONO LE SEGUENTI:

1 – L’ASSEGNO UNICO sarà calcolato sulla base del VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE e, pertanto, si consiglia di prendere contatto quanto prima con un patronato per verificare la documentazione da produrre oltre alla certificazione dei redditi del 2021 relativa all’ anno 2020 ( modello CU. 730 o Unico PF).

2- La domanda per l’ASSEGNO UNICO deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul sito dell’INPS a partire dal 1° GEN AL 28 FEB 2022 per poter essere percepito già attivo dal 1° MARZO 2022 o presso un patronato/caf.

3- IL PAGAMENTO AVVERRA’ A CURA DELL’ INPS MENSILMENTE CON ACCREDITO DIRETTO SUL C/C DEL DIPENDENTE. CIO’ SIGNIFICA CHE IL DATORE DI LAVORO NON AVRA’ PIU’ ALCUN RUOLO IN QUESTO PROCESSO.

Di seguito un “memorandum” delle regole relative all’ ASSSEGNO UNICO:

Come presentare la domanda?
La domanda di riconoscimento potrà essere inviata dal 1° gennaio 2022, in modalità telematica all’INPS o presso gli Istituti di patronato: avrà validità annuale e dovrà essere rinnovata ogni anno.
A chi viene riconosciuto l’assegno?
L’assegno verrà riconosciuto mensilmente ai nuclei familiari, sulla base dell’ISEE, per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.
L’assegno è, inoltre, riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che il figlio, alternativamente:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a € 8.000;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolga il servizio civile universale.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni.
Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da € 50 mensili a € 80 mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
A quanto ammonta l’importo dell’assegno?
Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a € 15.000 di ISEE) è pari a € 175 mensili per il primo e secondo figlio e € 260 dal terzo in poi.
Sono previste maggiorazioni per:
ciascun figlio minorenne con disabilità;
per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età;
per le madri di età inferiore a 21 anni;
per i nuclei familiari con quattro o più figli;
per i nuclei con secondo percettore di reddito.
Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo..